X-ADV Zio Pino
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Re: X-ADV Zio Pino
Buby 91 cm sarà la misura ingombro max della moto da un paramano all'altro. Ti assicuro che non è una misura eccessiva, il GS misurava 120 il nostro e una misura small tranquillo
- Buby64
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Re: X-ADV Zio Pino
Quello che non capisco è se le borse laterali devono rientrare nell'ingombro riportato sul libretto (0,910 M), oppure puoi sforare la misura? E se si potesse sforare la misura, a quale altra misura si può arrivare, visto che sul libretto non è specificato? Perché un limite dovrà pur esserci per non incorrere in sanzioni.
- Zio Pino
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Re: X-ADV Zio Pino
Di sicuro non devi stare dentro ai 91 cm
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Re: X-ADV Zio Pino
Pino mi rispondo da solo... , il buon senso non va molto d'accordo con il CdS, perché ho trovato l'articolo che regolamenta il trasporto e gli ingombri delle borse laterali, e cito testualmente:
Art. 170 C.d.S. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
Vigente dal: 13/01/2019
Testo precedente
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 81 a Euro 326.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 161 a Euro 647.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
Testo modificato
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 83 a Euro 333.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 165 a Euro 661.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2019.
Fonte: https://lexscripta.it/codici/codice-del ... 170/storia
Art. 170 C.d.S. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
Vigente dal: 13/01/2019
Testo precedente
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 81 a Euro 326.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 161 a Euro 647.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
Testo modificato
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
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2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
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5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 83 a Euro 333.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 165 a Euro 661.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2019.
Fonte: https://lexscripta.it/codici/codice-del ... 170/storia
- Zio Pino
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Re: X-ADV Zio Pino
E tutta una interpretazione
Capisco non oltre 50 cm x parte o 25 da una parte e 25 dall'altra?
Comunque io sporgo 2/3 cm da una parte e 2/3 dall'altra
Quindi ci sto alla grande
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Capisco non oltre 50 cm x parte o 25 da una parte e 25 dall'altra?
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- Zio Pino
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Re: X-ADV Zio Pino
Infatti GIVI ti propone anche i 46 LT se non sbaglio di valige laterali o giù x lì che sono più grandi.
Io ho preso le più piccole 33lt
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Re: X-ADV Zio Pino
Pino se mi permetti un consiglio, le norme regolate dal codice della strada non sono interpretative ma precise, quindi i 50 cm indicati sono per lato a partire dalla mezzeria della moto (1 mt da borsa borsa), se non ricordo male le tue sono 98 cm totali, perciò sei in regola (al pelo... ti avanzano 1 cm per lato!)
Ultima modifica di Buby64 il 06/04/2020, 7:57, modificato 1 volta in totale.
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Re: X-ADV Zio Pino
Il Max ingombro dichiarato da xadv è 91 cm ma per legge dalla mezzeria sono 50 cm e quindi borsa borsa 100 cm. In sostanza le uniche laterali che sono montabili sono le 33 litri...
Salem - #0002
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Re: X-ADV Zio Pino
Ciao Zio Pino...bellissime le borse laterali nere che hai montato...se dovessi prendere l’Xadv Usata che ho adocchiato la prima cosa che farei è quella di cambiare le laterali che ha e montare quelle simili alle tue...potresti dirmi dove le hai prese e se hai trovato difficoltà nel montaggio dei telaietti? Quella che forse prendo ha il bauletto posteriore originale Honda in tinta con la moto e quindi lo terrei volentieri, ma cambierei decisamente le laterali.
Domanda:
Possibile montare solo le due laterali oppure devo prendere il trittico completo?
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Possibile montare solo le due laterali oppure devo prendere il trittico completo?
Il Falco più scaltro nasconde gli artigli
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Re: X-ADV Zio Pino
Ciao karmelo
Io li ho presi al GIVI point di Brescia Visenzi che dovrebbe essere sempre il titolare della GIVI
Comunque mi ha fatto un buon prezzo essendo il black Friday al tempo, ma li trovi anche su internet se cerchi.
I miei sono Kappa se dopo opti x givi i migliori prezzi c'è l'ha weelup
Sì puoi mettere i telaietto con le borse laterali senza cambiare il bauletto posteriore.
Io l'ho cambiato x motivi di spazio e volevo che ci stessero 2 caschi. Questo e un 52 lt mentre l'originale mi sembra 35 lt
Non ho trovato nessuna difficoltà nel montaggio, semplice e intuitivo.
Io li ho presi al GIVI point di Brescia Visenzi che dovrebbe essere sempre il titolare della GIVI
Comunque mi ha fatto un buon prezzo essendo il black Friday al tempo, ma li trovi anche su internet se cerchi.
I miei sono Kappa se dopo opti x givi i migliori prezzi c'è l'ha weelup
Sì puoi mettere i telaietto con le borse laterali senza cambiare il bauletto posteriore.
Io l'ho cambiato x motivi di spazio e volevo che ci stessero 2 caschi. Questo e un 52 lt mentre l'originale mi sembra 35 lt
Non ho trovato nessuna difficoltà nel montaggio, semplice e intuitivo.
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Re: X-ADV Zio Pino
Ciao Pino sei riuscito a testare la staffa porta navigatore? Io purtroppo si e alla fine ho rimosso tutto perché vibrava parecchio! Ho montato il supporto da manubrio in dotazione con il navigatore. Vibrava talmente tanto sulle sconnessioni stradali, che temevo mi strappasse le viti dalla palpebra del cruscotto!
- Zio Pino
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Re: X-ADV Zio Pino
No io ancora finché non danno il via libera non faccio l'assicurazione, e quindi non ho testato
Io penso che la posizione è quella corretta e farò delle prove, ma io non l'ho attaccato sulle viti autofilettanti e quindi danni non se ne fanno.
Piuttosto bisogna vedere se si riesce ad abbassare le vibrazioni
Ti dirò
Io penso che la posizione è quella corretta e farò delle prove, ma io non l'ho attaccato sulle viti autofilettanti e quindi danni non se ne fanno.
Piuttosto bisogna vedere se si riesce ad abbassare le vibrazioni
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Re: X-ADV Zio Pino
Lo spero vivamente per te, ma dalle foto che ho visto mi sembra uguale identico al mio supporto, sono d'accordo con te sulla posizione, la migliore possibile ma i 2 bulloni passanti che tengono la staffa mi sembrano troppo poco per durare nel tempo, poi le 4 viti auto filettate con la piastra che teoricamente dovrebbe irrobustire tutto il cruscotto, alla lunga non so che tenuta possano avere, ti dico la verità dopo averlo visto vibrare così tanto, ho avuto paura delle conseguenze nel tempo, quindi non ci ho pensato su due volte ed ho eliminato il tutto, mio malgrado.
A questo punto spero che la tua possa andare meglio rispetto alla mia.
A questo punto spero che la tua possa andare meglio rispetto alla mia.